ConvenzioneTitolo IV

Art. 22

In vigore dal 13 giu 1976
Gli invii di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale e sono esenti da tasse. Tali invii debbono recare un contrassegno del servizio interessato.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-22

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