Convenzione›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 13 giu 1976
Gli invii di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale e sono esenti da tasse. Tali invii debbono recare un contrassegno del servizio interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-22