Convenzione›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 13 giu 1976
I locali adibiti agli uffici di controllo dello Stato limitrofo devono essere contrassegnati da iscrizioni ufficiali in lingua italiana e tedesca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-19