Accordo
Art. 19
Disposizioni relative agli agenti ferroviari di ciascuno Stato contraente che prestano servizio nel territorio dell'altro Stato contraente
In vigore dal 13 giu 1976
Disposizioni relative agli agenti ferroviari di ciascuno Stato contraente che prestano servizio nel territorio dell'altro Stato contraente
1. Gli agenti ferroviari, che per l'applicazione del presente Accordo sono comandati a prestare servizio continuativo nel territorio dell'altro Stato contraente e vi costituiscono la loro residenza, beneficiano, ai sensi delle norme di questo ultimo Stato - all'atto del loro insediamento o della costituzione del loro focolare o in occasione del loro rientro nello Stato di provenienza - della franchigia da qualsiasi diritto di entrata o di uscita per le loro masserizie, per gli effetti personali compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche. Tali agevolazioni si estendono anche alle persone che nelle circostanze di cui sopra fanno parte del loro nucleo familiare. La franchigia è subordinata alla condizione che questi beni siano in libera circolazione nello Stato di provenienza.
2. Detti agenti ferroviari, nonché i membri del loro nucleo familiare di cui al comma 1, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura in detto Stato contraente. Essi non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa che non debba essere corrisposta anche dai cittadini di tale Stato contraente che risiedono nello stesso Comune.
In materia di nazionalità e di servizio militare sono considerati come aventi la loro residenza nel territorio dello Stato di provenienza.
3. Al personale ferroviario di entrambi gli Stati contraenti che non abbia stabilito la propria dimora abituale nell'altro Stato è concessa la franchigia dai diritti di entrata e di uscita per i normali oggetti di uso personale giornaliero, gli attrezzi di servizio ed i piccoli quantitativi di viveri che esso porta con sè andando nella località di servizio o ritornandone.
4. I veicoli, sia di servizio che di proprietà degli agenti ferroviari di cui al precedente comma, che servono a questi ultimi per recarsi in servizio nell'altro Stato contraente per poi far ritorno in quello di provenienza, sono ammessi alla temporanea importazione nell'altro Stato prescindendo dalla prestazione della garanzia. Restano salve le eventuali maggiori facilitazioni vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.
5. Gli agenti ferroviari che prestano servizio nel territorio dell'altro Stato contraente, ma che non hanno ivi residenza, sono esentati in materia di diritto pubblico da ogni prestazione personale o in natura.
6. Per quanto concerne la retribuzione degli agenti ferroviari di cui ai precedenti comma, valgono gli accordi vigenti fra gli Stati contraenti in materia di doppia imposizione. Tali retribuzioni non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Detti agenti possono, in particolare, trasferire nel loro Stato di provenienza i loro risparmi derivanti dalle suddette retribuzioni osservando le procedure in vigore nello Stato in cui prestano servizio.
Storico versioni
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