ConvenzioneTitolo III

Art. 14

In vigore dal 13 giu 1976
Gli agenti dello Stato limitrofo possono indossare la loro uniforme di servizio o altrimenti devono portare un visibile distintivo di servizio; essi possono portare le loro armi e accessori di servizio nella zona come pure nel tratto tra il luogo di servizio e il loro domicilio. L'uso di tali armi è però consentito soltanto per legittima difesa.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo