Art. 14
ConvenzioneTitolo III

Art. 14

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In vigore dal 13 giu 1976
Gli agenti dello Stato limitrofo possono indossare la loro uniforme di servizio o altrimenti devono portare un visibile distintivo di servizio; essi possono portare le loro armi e accessori di servizio nella zona come pure nel tratto tra il luogo di servizio e il loro domicilio. L'uso di tali armi è però consentito soltanto per legittima difesa.
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