ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 13 giu 1976
1. I beni respinti dagli agenti dello Stato limitrofo al controllo di uscita e rinviati nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposti alle norme riguardanti l'esportazione, nè al controllo di uscita dello Stato di soggiorno. 2. Alle persone respinte dagli agenti dello Stato di entrata non può essere rifiutato il ritorno nello Stato di uscita. Parimenti non può essere rifiutata la reimportazione nello Stato di uscita dei beni la cui importazione è stata vietata dagli agenti dello Stato di entrata.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo