ConvenzioneTitolo III

Art. 12

In vigore dal 13 giu 1976
1. Qualora un agente, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario, rimanga ucciso o ferito nell'esercizio delle sue funzioni od a causa di esse, ovvero le cose che egli porta con sè vengano danneggiate o distrutte, l'azienda ferroviaria dello Stato contraente, al quale l'agente appartiene, è considerata responsabile a norma delle leggi di tale Stato, come se fosse gerente dell'esercizio; al riguardo essa è considerata responsabile anche per le azioni od omissioni dolose o colpose delle persone che prestano servizio per l'assolvimento dei loro compiti presso l'altra azienda ferroviaria, come se ciò fosse avvenuto per l'azione od omissione dolosa o colposa dei propri dipendenti. 2. Allorchè una delle aziende ferroviarie è considerata responsabile a norma del comma 1, la responsabilità dell'altra azienda ferroviaria nei confronti del danneggiato è esclusa. 3. In quali casi ed entro quali limiti una azienda ferroviaria ha diritto di rivalsa da parte dell'altra, dovrà essere stabilito con un accordo a parte.
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