ConvenzioneTitolo IV

Art. 17

In vigore dal 13 giu 1976
Le attribuzioni e le ore di apertura degli uffici a controlli nazionali abbinati debbono, per quanto possibile, coincidere.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo