Convenzione›Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 13 giu 1976
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo:
1) gli impianti necessari per gli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno;
2) i compartimenti da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.
2. I compartimenti di cui al comma 1 numero 2) devono essere messi a disposizione gratuitamente. Le indennità per l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1 numero 1) devono essere stabilite a norma del diritto privato.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-18