ConvenzioneTitolo IV

Art. 18

In vigore dal 13 giu 1976
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo: 1) gli impianti necessari per gli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno; 2) i compartimenti da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. I compartimenti di cui al comma 1 numero 2) devono essere messi a disposizione gratuitamente. Le indennità per l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1 numero 1) devono essere stabilite a norma del diritto privato.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo