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Art. 18
Ammissione degli agenti ferroviari - Infrazioni disciplinari e reati
In vigore dal 13 giu 1976
Ammissione degli agenti ferroviari - Infrazioni disciplinari e reati
1. I nominativi degli agenti ferroviari che esplicano stabilmente il proprio servizio nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere comunicati al corrispondente ufficio di detto altro Stato contraente, con l'indicazione del grado, della data di nascita e del luogo di nascita. La comunicazione deve farsi per iscritto e, di regola, prima dell'arrivo dell'impiegato; in casi eccezionali può farsi contemporaneamente all'arrivo dell'impiegato stesso. Ugualmente deve provvedersi per le persone componenti i nuclei familiari dei funzionari ed agenti ferroviari indicate all', comma 2; la comunicazione deve essere fatta, in ogni caso, prima dell'arrivo delle persone stesse e con le indicazioni del loro ultimo recapito.
2. Per le eventuali infrazioni disciplinari commesse dai funzionari ed agenti ferroviari nel territorio dell'altro Stato contraente devono essere applicate le norme generali dello Stato cui l'impiegato appartiene.
3. Ove detti funzionari ed agenti ferroviari commettano azioni considerate quali reati sul territorio dell'altro Stato contraente, la competente Autorità di detto Stato contraente ne darà subito notizia all'ufficio cui l'impiegato appartiene.
4. Ogni Stato contraente escluderà o richiamerà i suoi impiegati ferroviari dal servizio nel territorio dell'altro Stato a richiesta di detto altro Stato contraente; in questo caso cessano le facilitazioni di cui all'.
Storico versioni
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