ConvenzioneTitolo V

Art. 23

In vigore dal 13 giu 1976
1. Le persone che hanno la loro residenza od il domicilio nello Stato limitrofo possono effettuare presso gli uffici a controlli abbinati di tale Stato installati nella zona tutte le operazioni relative al controllo, nelle stesse condizioni in cui si effettuano nello Stato limitrofo. 2. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per le persone che esercitano questa attività a titolo professionale. Esse possono a tale scopo impiegare indifferentemente personale italiano od austriaco. Qualora l'attività di cittadini dello Stato limitrofo sia sottoposta nello Stato di soggiorno all'obbligo di autorizzazione, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente. 3. Le norme dello Stato di soggiorno concernenti il passaggio della frontiera ed il soggiorno nel detto Stato sono applicabili alle persone indicate nei precedenti comma 1 e 2. Le facilitazioni compatibili con tali norme devono essere concesse. 4. I comma 1 e 2 non modificano comunque le disposizioni procedurali vigenti in ciascuno Stato contraente, in specie quelle sulla rappresentanza in dogana del proprietario delle merci.
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Art. 23 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo