ConvenzioneTitolo IV

Art. 21

In vigore dal 13 giu 1976
1. Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d'impianto o di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonché lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici, riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo. 2. Gli Stati contraenti s'impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione. 3. Per il resto valgono le norme degli Stati contraenti in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazione.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo