Accordo

Art. 21

Disposizioni fiscali per l'attrezzatura di servizio ed oggetti d'uso negli uffici ferroviari

In vigore dal 13 giu 1976
Disposizioni fiscali per l'attrezzatura di servizio ed oggetti d'uso negli uffici ferroviari 1. Gli Stati contraenti accorderanno agli uffici ferroviari dell'altro Stato contraente trovantisi sul loro territorio la franchigia dal pagamento di qualsiasi diritto di confine per gli oggetti e materiali necessari all'arredamento ed al funzionamento di detti uffici, come mobili, attrezzi, utensili, registri e formulari. 2. Alle merci esentate dal pagamento dei diritti di confine ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché del precedente non sono applicabili divieti e limitazioni relativi alla loro importazione ed esportazione, ad eccezione di quelli di carattere sanitario, veterinario e di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-21

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