Accordo

Art. 23

Pagamenti

In vigore dal 13 giu 1976
Pagamenti 1. I pagamenti derivanti dal presente Accordo saranno effettuati secondo le disposizioni in vigore tra gli Stati contraenti al momento della loro esecuzione. 2. Salvo le disposizioni dell', gli Stati contraenti adotteranno le misure necessarie per rendere possibile il trasferimento di somme tra l'Amministrazione ferroviaria di ciascuno Stato contraente ed i propri uffici ubicati nel territorio dell'altro, anche ai fini del pagamento degli stipendi delle paghe degli agenti ferroviari.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-23

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Pagamenti (Art. 23 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo