Accordo
Art. 23
Pagamenti
In vigore dal 13 giu 1976
Pagamenti
1. I pagamenti derivanti dal presente Accordo saranno effettuati secondo le disposizioni in vigore tra gli Stati contraenti al momento della loro esecuzione.
2. Salvo le disposizioni dell', gli Stati contraenti adotteranno le misure necessarie per rendere possibile il trasferimento di somme tra l'Amministrazione ferroviaria di ciascuno Stato contraente ed i propri uffici ubicati nel territorio dell'altro, anche ai fini del pagamento degli stipendi delle paghe degli agenti ferroviari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-23