Accordo
Art. 26
Arbitrato
In vigore dal 13 giu 1976
Arbitrato
1. Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione del presente Accordo devono essere risolte, se possibile, dalle Amministrazioni competenti degli Stati contraenti.
2. Ove non sia possibile comporre una divergenza nè in tal modo, ne per via diplomatica, ciascuno Stato contraente potrà promuovere una decisione vincolante, secondo le disposizioni del capitolo III della Convenzione europea, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, sulla composizione pacifica delle controversie.
3. Ogni Stato contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e la propria rappresentanza nel procedimento. Ognuno degli Stati contraenti sosterrà la metà delle rimanenti spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-26