Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 13 giu 1976
1. La zona può comprendere:
1) per ciò che concerne il traffico ferroviario:
a) parti di stazioni e di altri impianti ferroviari, nonché i tratti di linea fra la frontiera e l'ufficio di controllo;
b) ove si tratti del controllo su un treno in corso di viaggio: il treno, il percorso fissato ai sensi dell' comma 4 numero 2) lettera a), nonché parti delle stazioni ove inizia tale percorso oppure ove esso termina, come pure le parti di stazioni attraversate dal treno;
2) per ciò che concerne il traffico stradale:
a) parti di edifici di servizio, settori di strada ed altri impianti, nonché la strada tra la frontiera e l'ufficio di controllo;
b) ove si tratti del controllo di un veicolo in corso di viaggio: il veicolo, il percorso fissato ai sensi dell' comma 4 numero 2) lettera a), nonché parti di edifici e di impianti ove tale percorso inizia ovvero termina;
3) per ciò che concerne le condotte che attraversano la frontiera:
gli impianti in cui sono posti gli strumenti di misurazione per l'accertamento, ai fini dei controlli da parte dello Stato di soggiorno nonché dello Stato limitrofo, dei quantitativi di prodotti trasportati, ed i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati a varcare la frontiera per accedere agli impianti.
2. Accordi presi ai sensi dell' comma 4 possono stabilire per una parte di territorio, rispondente ai numeri 1) e 2) del predetto comma 1, non incluso nella zona la applicazione di singole disposizioni della presente Convenzione oppure il riconoscimento dei singoli diritti ed obblighi che ne derivano.
3. I percorsi ai sensi dell' comma 4 numero 2) lettera b) sono equiparati giuridicamente alla zona per gli atti d'ufficio ivi indicati.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-3