ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1976
1. Gli Stati contraenti adotteranno, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare ed accelerare il passaggio della frontiera tra gli Stati contraenti in materia di traffico ferroviario e stradale, nonché il trasporto di prodotti mediante condotte. 2. Essi, a tal fine, possono: 1) istituire uffici a controlli nazionali abbinati; 2) istituire su determinati percorsi un controllo sui veicoli in corso di viaggio. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno a norma della presente Convenzione. 4. Mediante appositi accordi tra le competenti Autorità degli Stati contraenti: 1) vengono istituiti, modificati o soppressi gli uffici a controlli nazionali abbinati; 2) vengono fissati i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo: a) possono effettuare nello Stato di soggiorno il controllo sui veicoli in corso di viaggio; b) possono trasferire dallo Stato di soggiorno nel proprio Stato od accompagnare presso un altro ufficio di controllo nel proprio Stato, le persone fermate o respinte, nonché i beni sequestrati o mezzi di prova. 3) vengono fissate le zone.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-2

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