Accordo
Art. 2
Stazioni comuni
In vigore dal 13 giu 1976
Stazioni comuni
1. Sono stazioni comuni:
1) Brennero/Brenner
2) Tarvisio Centrale
3) San Candido/Innichen
Le Ferrovie italiane dello Stato (FS) e le Ferrovie Federali Austriache (OBB) stabiliranno di comune accordo quali traffici (viaggiatori, bagagli, merci, ecc.) si svolgeranno in dette stazioni comuni.
2. Nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof e di Arnoldstein sono istituiti uffici e posti di servizio delle FS aventi i seguenti compiti:
1) nella stazione di Innsbruck Hauptbahnhof:
- verifica tecnica, etichettamento e scritturazione veicoli ed attrezzi di carico e transito contabile merci;
2) nella stazione di Arnoldstein:
- transito contabile merci.
3. Per facilitare il traffico ferroviario le competenti Autorità centrali degli Stati contraenti hanno la facoltà di stabilire, di comune accordo, che certe operazioni del servizio di allacciamento e di transito vengano eseguite in altre stazioni diverse da quelle indicate ai comma 1 e 2 del presente articolo. In tali casi si applicano le disposizioni del presente Accordo, in quanto applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-2