Accordo

Art. 6

Servizio comune

In vigore dal 13 giu 1976
Servizio comune 1. Le FS provvedono ad assicurare la buona e regolare esecuzione del servizio comune e del servizio nell'interesse esclusivo delle ÖBB, eseguendo le prestazioni stabilite nella convenzione da stipulare fra le FS e le ÖBB medesime. 2. Le FS e le ÖBB hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante per le stazioni indicate nell'. I locali di servizio di tale rappresentante devono portare iscrizioni nelle due lingue degli Stati contraenti, con precedenza della lingua tedesca per le stazioni indicate nell' comma 1 e della lingua italiana per quelle figuranti nell' comma 2.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-6

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