Accordo

Art. 10

Impianti di telecomunicazioni ferroviarie

In vigore dal 13 giu 1976
Impianti di telecomunicazioni ferroviarie 1. Le FS e le ÖBB sono autorizzate a realizzare diretti collegamenti dei rispettivi impianti di telecomunicazioni ferroviarie. 2. Gli agenti delle FS e delle OBB sono autorizzati ad usare gratuitamente, per motivi di servizio, gli impianti di telecomunicazioni dell'altra ferrovia.
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Impianti di telecomunicazioni ferroviarie (Art. 10 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo