Accordo

Art. 11

Regolarità e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario

In vigore dal 13 giu 1976
Regolarità e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario 1. Nell'esecuzione del servizio sui treni in corsa nei tronchi di linea di confine i funzionari e gli agenti delle ÖBB applicano le disposizioni del proprio Stato che regolano detto servizio. 2. Eventuali infrazioni alla regolarità ed alla sicurezza del servizio e del traffico ferroviario, constatate in corsa treno dai detti funzionari ed agenti nei tronchi di linea di confine, devono essere portate a conoscenza del competente ufficio locale italiano nella rispettiva stazione comune, per essere regolate ai sensi delle disposizioni vigenti nella Repubblica italiana.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-11

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Regolarità e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario (Art. 11 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo