Art. 11 · Regolarità e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario
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Art. 11

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Regolarità e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario

In vigore dal 13 giu 1976
Regolarità e sicurezza del servizio e del traffico ferroviario 1. Nell'esecuzione del servizio sui treni in corsa nei tronchi di linea di confine i funzionari e gli agenti delle ÖBB applicano le disposizioni del proprio Stato che regolano detto servizio. 2. Eventuali infrazioni alla regolarità ed alla sicurezza del servizio e del traffico ferroviario, constatate in corsa treno dai detti funzionari ed agenti nei tronchi di linea di confine, devono essere portate a conoscenza del competente ufficio locale italiano nella rispettiva stazione comune, per essere regolate ai sensi delle disposizioni vigenti nella Repubblica italiana.
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