Accordo

Art. 9

Lingua di servizio

In vigore dal 13 giu 1976
Lingua di servizio 1. Nelle stazioni comuni le iscrizioni che riguardano il servizio comune delle ferrovie devono essere redatte nella lingua di entrambi gli Stati contraenti, con precedenza della lingua italiana. I locali di servizio degli uffici italiani indicati nel comma 2 dell' devono del pari avere iscrizioni bilingui, con precedenza della lingua tedesca. Le disposizioni dell', riguardanti i locali di servizio dei rappresentanti di entrambe le ferrovie, rimangono inalterate. 2. Ai soli fini dell'esecuzione del servizio ferroviario delle ÖBB nelle stazioni comuni e sui tronchi di linea di confine, viene usata soltanto la lingua tedesca. 3. Gli addetti ai servizi per le FS menzionati nell' comma 4 devono avere sufficiente conoscenza della lingua tedesca ai fini dell'espletamento del servizio. Gli addetti delle ÖBB, qualora incaricati di espletare particolari servizi delle FS, analoghi a quelli menzionati nell' comma 4, devono da parte loro avere sufficiente conoscenza della lingua italiana. 4. I telegrammi di servizio ferroviario, diretti o provenienti dalle stazioni o da altri uffici austriaci, devono essere tradotti rispettivamente in lingua tedesca od italiana a cura delle stazioni comuni. 5. La corrispondenza di servizio ferroviario tra le stazioni comuni e gli uffici delle ÖBB, ad eccezione di quella con il rappresentante di dette ÖBB, deve essere scambiata in lingua tedesca.
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Lingua di servizio (Art. 9 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo