Accordo
Art. 12
Regime giuridico dei trasporti - Tariffe
In vigore dal 13 giu 1976
Regime giuridico dei trasporti - Tariffe
Le competenti Autorità centrali degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo nell'ambito delle Convenzioni internazionali in quali casi il traffico di persone, di bagagli, di colli espressi e di merci che attraversa la frontiera tra le stazioni comuni e l'Austria, può essere svolto in regime interno austriaco.
Parimenti dette Autorità converranno il punto di saldatura delle tariffe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-12