Accordo
Art. 13
Responsabilità
In vigore dal 13 giu 1976
Responsabilità
1. Qualora un viaggiatore, a seguito di un incidente occorso durante ed a causa del servizio esercitato dalle ÖBB su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, rimanga ucciso o ferito, ovvero le cose che un viaggiatore porta seco o al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, la responsabilità ricade sulle ÖBB, secondo il diritto italiano; al riguardo le ÖBB sono considerate responsabili anche per azioni od omissioni delle FS o dei loro agenti, come se fossero azioni od omissioni proprie o dei propri agenti. Oltre a quella delle ÖBB si ha responsabilità solidale da parte delle FS nei confronti del viaggiatore, salvo diritto di rivalsa verso le ÖBB.
2. Per i danni derivanti da perdite, avarie e superamento del termine di resa che i bagagli registrati, i colli espressi e le merci subissero su un tronco di linea di confine o in una stazione comune durante il trasporto a mezzo delle ÖBB, la responsabilità ricade sulle ÖBB in base al contratto di trasporto secondo il diritto austriaco; al riguardo le ÖBB sono considerate responsabili anche per le azioni od omissioni delle FS o dei suoi agenti come se fossero azioni od omissioni proprie o dei propri agenti.
3. Qualora un agente:
1) delle ÖBB addetto ai servizi di confine cui si riferisce il presente Accordo, a seguito di un incidente occorso nell'ambito dell'esercizio ferroviario su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, rimanga ucciso o ferito in servizio od a causa del servizio, ovvero le cose che un agente delle ÖBB porta seco o al suo seguito vengano danneggiate o distrutte, l'obbligo di soddisfare ai diritti derivanti dall'incidente va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato sulle linee delle ÖBB in territorio austriaco;
2) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al comma 1 nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof o di Arnoldstein ovvero sulle linee tra il confine e le dette stazioni, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato sulle linee delle FS in territorio italiano;
3) delle FS riporti un danno allo stesso modo di cui al comma 1 su un tronco di linea di confine oppure in una stazione comune, il citato obbligo va adempiuto come se l'incidente si fosse verificato nell'ambito dell'esercizio ferroviario delle FS.
4. Nei casi di danni ai veicoli ed agli attrezzi di carico si applicano i regolamenti ferroviari internazionali o accordi speciali fra le FS e le ÖBB.
5. Per quanto riguarda i danni causati al traffico ferroviario postale su un tronco di linea di confine o in una stazione comune, sono fatte salve le norme internazionali sulla responsabilità del servizio postale, non esclusi accordi internazionali che dispongano diversamente.
6. Nel caso di incidenti imputabili all'esercizio ferroviario delle ÖBB su un tronco di linea di confine o in una stazione comune alla persona di terzi, che non siano nè viaggiatori nè persone addette all'esercizio delle ferrovie o al controllo di frontiera, e di danni alle cose non oggetto di contratto di trasporto, la responsabilità ricade sull'Amministrazione ferroviaria per colpa della quale o dei cui agenti si è verificato l'evento dannoso secondo il diritto italiano, salvo che sia diversamente disposto da altri accordi.
Qualora risultasse responsabile soltanto una delle due Amministrazioni ferroviarie, l'altra sarà solidalmente responsabile del danno verso i terzi salvo diritto di rivalsa.
7. Nel caso di responsabilità sia delle OBB che delle FS, il danneggiato potrà convenire in giudizio l'una o l'altra Amministrazione ferroviaria a sua scelta. Il diritto di scelta cessa con la proposizione dell'azione giudiziale.
8. L'azione può essere intentata esclusivamente davanti alle Autorità giudiziarie dello Stato contraente a cui appartiene l'Amministrazione ferroviaria convenuta in giudizio.
9. Restano ferme le disposizioni delle convenzioni internazionali concernenti i danni verificatisi nei trasporti internazionali.
10. In quali casi ed entro quali limiti sono ammessi la rivalsa, nonché il reciproco risarcimento di danni e rimborso di spese tra le FS e le OBB, dovrà formare oggetto di accordi tra le FS e le ÖBB.
Storico versioni
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