Accordo

Art. 17

Tutela personale degli agenti ferroviari

In vigore dal 13 giu 1976
Tutela personale degli agenti ferroviari I funzionari ed agenti ferroviari degli Stati contraenti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato contraente, ricevono la protezione e l'assistenza di cui beneficiano i funzionari e gli agenti corrispondenti di detto altro Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo