Accordo
Art. 17
Tutela personale degli agenti ferroviari
In vigore dal 13 giu 1976
Tutela personale degli agenti ferroviari
I funzionari ed agenti ferroviari degli Stati contraenti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato contraente, ricevono la protezione e l'assistenza di cui beneficiano i funzionari e gli agenti corrispondenti di detto altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-17