Accordo
Art. 20
Regolamentazione degli uffici ferroviari
In vigore dal 13 giu 1976
Regolamentazione degli uffici ferroviari
Il funzionamento degli uffici ferroviari situati nel territorio dell'altro Stato contraente è regolato esclusivamente dall'Autorità preposta a detti uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-20