Art. 20 · Regolamentazione degli uffici ferroviari
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Art. 20

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Regolamentazione degli uffici ferroviari

In vigore dal 13 giu 1976
Regolamentazione degli uffici ferroviari Il funzionamento degli uffici ferroviari situati nel territorio dell'altro Stato contraente è regolato esclusivamente dall'Autorità preposta a detti uffici.
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