Accordo

Art. 22

Trasferimento di somme riscosse

In vigore dal 13 giu 1976
Trasferimento di somme riscosse Le somme riscosse dal personale delle BB nell'esercizio delle loro funzioni, sui treni che passano il confine, potranno essere liberamente portate in territorio italiano o trasferite in territorio austriaco dal personale medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento di somme riscosse (Art. 22 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo