Accordo
Art. 22
Trasferimento di somme riscosse
In vigore dal 13 giu 1976
Trasferimento di somme riscosse
Le somme riscosse dal personale delle BB nell'esercizio delle loro funzioni, sui treni che passano il confine, potranno essere liberamente portate in territorio italiano o trasferite in territorio austriaco dal personale medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-22