Art. 22 · Trasferimento di somme riscosse
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Art. 22

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Trasferimento di somme riscosse

In vigore dal 13 giu 1976
Trasferimento di somme riscosse Le somme riscosse dal personale delle BB nell'esercizio delle loro funzioni, sui treni che passano il confine, potranno essere liberamente portate in territorio italiano o trasferite in territorio austriaco dal personale medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-22