Accordo

Art. 24

Invii di servizio

In vigore dal 13 giu 1976
Invii di servizio 1. Lo scambio delle corrispondenze ufficiali, dei pacchi di servizio, dei fondi e valori di servizio fra gli uffici di cui all' ed i rappresentanti di cui all' comma 2, nonché fra tutti i predetti uffici ed i loro Organi superiori e rispettive Amministrazioni può essere effettuato al di fuori del servizio postale ed in esenzione dalle relative tasse. 2. Detti invii debbono recare un contrassegno dell'Amministrazione mittente ed essere indirizzati impersonalmente alle Amministrazioni od agli uffici cui sono diretti. 3. Qualora sorga il sospetto che degli invii spediti in esenzione di tassa, con contrassegno ufficiale, siano in tutto od in parte di interesse privato, le Amministrazioni postali degli Stati contraenti hanno la facoltà di disporne la verifica, sia in partenza che in arrivo, seguendo la procedura prevista per tali casi dalla propria legislazione interna.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-24

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Invii di servizio (Art. 24 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo