Accordo
Art. 27
Durata dell'Accordo
In vigore dal 13 giu 1976
Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna.
2. L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese seguente allo scambio dei documenti di ratifica.
3. L'Accordo è stipulato a tempo indeterminato. Esso potrà in qualsiasi momento essere denunciato, per iscritto e per via diplomatica, e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la denuncia.
4. In caso di denuncia, gli Stati contraenti inizieranno subito trattative per una nuova regolamentazione della materia oggetto del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma il 29 marzo 1974 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per la Repubblica d'Austria MARIO PEDINI MAX LOEWENTHAL CHLUMECKY
Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR
Storico versioni
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