Accordo
Art. 25
Servizio postale
In vigore dal 13 giu 1976
Servizio postale
1. Lo scambio degli effetti postali avviene in genere nelle stazioni comuni. Dopo lo scambio, da eseguirsi con la osservanza di tutte le norme internazionali in vigore ed in particolare di quelle contenute nella Convenzione Postale Universale ed annesso regolamento di esecuzione, la responsabilità passa dall'una all'altra Amministrazione postale degli Stati contraenti.
2. Se l'Amministrazione postale di uno degli Stati contraenti esegue da sola il servizio di scambio degli effetti postali in una stazione comune, l'Amministrazione dell'altro Stato contraente parteciperà alle spese relative in misura proporzionale alle prestazioni ricevute.
3. Le disposizioni degli comma 3, dal 14 al 19 e 21 del presente Accordo sono estensibili, in quanto applicabili, anche al servizio ed al personale postale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-25