Accordo
Art. 14
Disposizioni fiscali
In vigore dal 13 giu 1976
Disposizioni fiscali
1. Per quanto riguarda le tasse vigenti nel territorio italiano, le ÖBB sono parificate alle FS.
2. Sono fatti salvi gli accordi vigenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria stipulati per evitare le doppie imposizioni in materia tributaria.
3. I trasporti eseguiti dalle ÖBB sui tronchi di linea fra il confine e la stazione comune sono esenti dal pagamento delle tasse vigenti nel territorio italiano.
4. Le convenzioni particolari ed i contratti da stipularsi tra le FS e le ÖBB ai sensi del presente Accordo sono esenti da tasse sul territorio degli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-14