Art. 10 · Impianti di telecomunicazioni ferroviarie
Accordo

Art. 10

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Impianti di telecomunicazioni ferroviarie

In vigore dal 13 giu 1976
Impianti di telecomunicazioni ferroviarie 1. Le FS e le ÖBB sono autorizzate a realizzare diretti collegamenti dei rispettivi impianti di telecomunicazioni ferroviarie. 2. Gli agenti delle FS e delle OBB sono autorizzati ad usare gratuitamente, per motivi di servizio, gli impianti di telecomunicazioni dell'altra ferrovia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-10