Accordo
Art. 5
Manutenzione e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti
In vigore dal 13 giu 1976
Manutenzione e sorveglianza dei fabbricati e degli impianti
1. Le FS provvedono a propria cura alla manutenzione ed alla sorveglianza dei fabbricati e degli impianti delle stazioni comuni e dei tronchi di linea di confine.
2. L'ammontare complessivo delle spese di esercizio relative ai fabbricati ed agli impianti sarà ripartito fra le FS e le ÖBB a norma delle convenzioni da stipulare al riguardo fra le FS e le OBB medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-5