Accordo
Art. 3
Tronchi di linea di confine
In vigore dal 13 giu 1976
Tronchi di linea di confine
1. Le ÖBB sono autorizzate, con l'osservanza delle condizioni di cui al successivo , ad eseguire, con propri veicoli e propri mezzi di trazione, il servizio ferroviario pubblico nel territorio italiano sulle tratte fra il confine e le stazioni comuni (tronchi di linea di confine) ed a fruire delle stazioni comuni.
2. Le FS e le ÖBB regoleranno il servizio ferroviario dei tronchi di linea di confine e l'uso delle stazioni comuni con convenzioni speciali in modo da assicurare un servizio idoneo e regolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-3