Accordo
Art. 4
Uso dei fabbricati e degli impianti
In vigore dal 13 giu 1976
Uso dei fabbricati e degli impianti
1. Per l'uso comune dei fabbricati e degli impianti costituenti le stazioni comuni le ÖBB devono corrispondere un compenso sulla base dell'interesse - da concordare fra le FS e le ÖBB sul loro valore capitale. Questo compenso verrà determinato tenendo conto dello stesso rapporto indicato per le spese di esercizio di cui al seguente comma 2. Per i fabbricati e gli impianti di uso esclusivo delle OBB queste devono corrispondere l'intero ammontare degli interessi.
2. Le spese derivanti dall'esercizio della gestione comune saranno sostenute dalle FS e poste a carico delle ÖBB in un rapporto corrispondente all'uso delle stazioni comuni.
3. Nuove costruzioni e nuovi impianti oppure loro aggiunte per scopi comuni o per uso esclusivo delle ÖBB devono essere effettuati previo accordo fra le FS e le ÖBB e, in linea di principio, a cura delle FS. L'ammontare della spesa relativa costituisce aumento del valore capitale. Modificazioni alle costruzioni ed agli impianti o loro sostituzioni devono essere effettuate pure previo accordo fra le FS e le OBB e, in linea di principio, a cura delle FS. Costituirà però aumento del valore capitale solo il maggior valore derivante dalle modificazioni o sostituzioni, da determinare d'accordo le FS o OBB le medesime. La spesa non costituente aumento di valore è considerata spesa di esercizio e sarà ripartita come al comma 2.
4. Con convenzioni tra le FS e le ÖBB potrà essere previsto un modo di remunerazione del valore capitale di impianto diverso da quello del regolamento periodico d'interessi.
5. Per l'uso di locali e di impianti ferroviari situati nel territorio austriaco le FS devono corrispondere alle OBB un compenso il cui ammontare sarà stabilito sulla base dei costi propri.
Storico versioni
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