Accordo

Art. 1

Disposizioni generali

In vigore dal 13 giu 1976
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolamentare e di facilitare il traffico ferroviario di frontiera fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue: Disposizioni generali Gli Stati contraenti si impegnano a facilitare il transito per ferrovia alla frontiera. Essi provvederanno a quanto necessario per assicurare un regolare ed efficiente andamento del servizio.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-1

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