Accordo
Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 13 giu 1976
ACCORDO
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA
La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, allo scopo di regolamentare e di facilitare il traffico ferroviario di frontiera fra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Disposizioni generali
Gli Stati contraenti si impegnano a facilitare il transito per ferrovia alla frontiera. Essi provvederanno a quanto necessario per assicurare un regolare ed efficiente andamento del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-a-1