ConvenzioneTitolo III

Art. 13

In vigore dal 13 giu 1976
1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo del passaporto e del visto. Mediante esibizione di un documento ufficiale comprovante la loro identità e la specifica funzione rivestita, essi sono autorizzati a varcare la frontiera attraverso i valichi, abilitati a recarsi nel luogo di servizio ed a trattenervisi. Restano riservati eventuali divieti personali di ingresso nei confronti di agenti dello Stato limitrofo. 2. Il superiore dell'agente deve essere informato immediatamente dalle Autorità competenti dello Stato di soggiorno sui reati commessi da un agente dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno. 3. Le Autorità competenti dello Stato limitrofo, su motivata richiesta delle Autorità competenti dello Stato di soggiorno, escluderanno gli agenti dal servizio nel territorio di detto Stato o li richiameranno nello Stato limitrofo. In questi casi cessano le facilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
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Art. 13 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo