ConvenzioneTitolo II

Art. 8

In vigore dal 13 giu 1976
Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente nel territorio del loro Stato le somme di denaro percepite nella zona, nell'esercizio delle proprie funzioni, i mezzi di prova ed i beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti vendere tali beni nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-8

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