ConvenzioneTitolo III

Art. 11

In vigore dal 13 giu 1976
1. Le Autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo la stessa protezione ed assistenza riservata ai corrispondenti propri agenti. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei propri agenti nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, nonché delle loro funzioni stesse, debbono essere applicate ai reati commessi nel territorio dello Stato di soggiorno nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo. 2. Le richieste di risarcimento rivolte allo Stato limitrofo per danni causati dai propri agenti per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto ed alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l'atto dannoso avesse avuto luogo in questo Stato. Al riguardo i cittadini dello Stato di soggiorno sono trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo