ConvenzioneTitolo II

Art. 10

In vigore dal 13 giu 1976
A richiesta delle Autorità competenti dello Stato limitrofo, nel procedimento per infrazioni alle norme sul controllo commesse nella zona, scoperte al momento stesso in cui vengono perpetrate ed immediatamente dopo, le autorità competenti dello Stato di soggiorno devono interrogare gli indiziati, i testimoni e gli esperti, effettuare indagini, trasmettere, soprattutto ai fini della notificazione, i relativi atti. Si applicano al riguardo le norme di procedura dello Stato di soggiorno concernenti il perseguimento di infrazioni della stessa natura.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo