ConvenzioneTitolo VI

Art. 27

In vigore dal 13 giu 1976
1. Le divergenze sull'interpretazione o sulla applicazione della presente Convenzione devono essere risolte, se possibile, dalle Amministrazioni competenti degli Stati contraenti. 2. Ove non sia possibile comporre una divergenza nè in tal modo, nè per via diplomatica, ciascuno degli Stati contraenti potrà promuovere una decisione vincolante, secondo le disposizioni del capitolo III della Convenzione europea, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, sulla composizione pacifica delle controversie. 3. Ogni Stato contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e la propria rappresentanza nel procedimento. Ognuno degli Stati contraenti sosterrà la metà delle rimanenti spese.
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-c-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974. — Testo vigente | Portale Normativo