Art. 1
In vigore dal 13 giu 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Roma il 29 marzo 1974:
a) accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera;
b) convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-rd-1