Art. 2
In vigore dal 13 giu 1976
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli degli atti stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 aprile 1976
LEONE
MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO -
STAMMATI - GULLOTTI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-rd-2