Art. 2

In vigore dal 13 giu 1976
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli degli atti stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 aprile 1976 LEONE MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI - GULLOTTI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323#art-rd-2

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