Art. 26
ConvenzioneTitolo VI

Art. 26

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In vigore dal 13 giu 1976
Ogni Stato contraente può, per motivi inerenti alla sua sicurezza o ad altri interessi pubblici di rilevante importanza, dichiarare inapplicabili nel tempo o nello spazio le disposizioni della presente Convenzione o gli accordi previsti all', comma 4. L'altro Stato contraente dovrà esserne immediatamente informato per iscritto e per via diplomatica.
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