Accordo

Art. 13

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o dei dipartimenti francesi d'oltremare o gli altri beneficiari degli aiuti previsti all' della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande. Tali informazioni vengono comunicate entro un termine massimo di tre mesi dal ricevimento della domanda o dall'inizio dei contatti preliminari. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. 3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio dà e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo