Accordo
Art. 13
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o dei dipartimenti francesi d'oltremare o gli altri beneficiari degli aiuti previsti all' della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande.
Tali informazioni vengono comunicate entro un termine massimo di tre mesi dal ricevimento della domanda o dall'inizio dei contatti preliminari.
2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento.
Inoltre, detto ufficio dà e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.
Storico versioni
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