Accordo
Art. 16
In vigore dal 27 feb 1976
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La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che essi si sono fissati nonché sui progetti già conosciuti e capaci di conseguire tali obiettivi.
Questa disposizione si applica anche per quanto riguarda i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare.
La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca per quanto riguarda quest'ultima.
Nello stesso tempo gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali concessi o presi in considerazione.
Inoltre, la Commissione trasmette al Comitato del FES, di cui all', i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o presi in considerazione a favore degli Stati ACP interessati.
A tal fine, e per consentire agli Stati membri di documentarsi, essa raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati ACP, ai paesi e territori e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti.
Ciascuno Stato membro trasmette periodicamente alla Commissione i dati disponibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-16