Accordo

Art. 15

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Fatti salvi i mandati particolari conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali. La Commissione provvede per conto della Comunità all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali o trasferimenti; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'. 2. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo caso la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti su fondi propri cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.
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Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo